IMPIANTI ELETTRICI
Progettiamo e realizziamo impianti elettrici civili, industriali e commerciali.
Realizziamo impianti elettrici
Impianti elettrici a regola d’arte ma soprattutto a norma di legge, più efficienti e più sicuri, un obbiettivo facile da raggiungere seguendo, in fase di realizzazione o ristrutturazione, i principi fissati dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici.
Vediamo quali requisiti deve avere un impianto elettrico per essere considerato sicuro e quando invece si rende necessario un adeguamento.
Con l’entrata in vigore della legge 46/90 venivano finalmente stabilite norme più rigide in materia di sicurezza ed adeguamento degli impianti elettrici. Una delle principali intenzioni del legislatore era quella di eliminare la diffusa prassi del “fai da te”, il testo di legge stabiliva infatti che per essere ritenuto a norma, un impianto elettrico doveva essere progettato, installato o sottoposto ad interventi di manutenzione ed ampliamento, esclusivamente ad opera di soggetti abilitati. La ditta autorizzata, una volta ultimati i lavori di installazione o manutenzione, era inoltre tenuta (e lo è tuttora) a rilasciare al cliente una “dichiarazione di conformità per l’impianto”.
Per essere considerato adeguato l’impianto doveva disporre di:
– dispositivi di sezionamento posti all’origine dell’impianto (interruttori generali)
– dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.)
– dispositivi contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l’impianto di terra) oppure interruttore differenziale con Idn minore/uguale a 0,03 A
– protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.)
In mancanza di tali requisiti è necessario sottoporre l’impianto ad un intervento di adeguamento che lo renda a norma di legge. La legge 46/90 e le successive modifiche recepite dall’ordinamento in materia di sicurezza degli impianti, sono state sostituite dal D.M. 22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Il nuovo testo di legge estende il campo di applicazione della normativa agli edifici con qualsiasi destinazione d’uso e alle relative pertinenze. Interviene sulla classificazione delle diverse tipologie di impianto modificandole, ha introdotto requisiti più selettivi per l’ottenimento della qualifica professionale e prevede l’obbligo di depositare la dichiarazione di conformità degli impianti presso lo sportello unico per l’edilizia del comune competente. Il DM ha infine inasprito le sanzioni previste per il mancato adeguamento degli impianti elettrici alla norma.
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